MODALITÀ DI ACCOGLIENZA E DIMISSIONI DAL SERVIZIO

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ACCOGLIENZA
I minori sono accolti nel Gruppo Appartamento a seguito di formale richiesta da parte dei servizi sociali territoriali o dell’A.G., al Responsabile della struttura.
Al momento della presa in carico del minore, il servizio sociale (ove necessario nell’ambito dell’Unità valutativa multidisciplinare), elabora un progetto di assistenza che fornisca criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio-ambientale di riferimento.
La richiesta di inserimento da parte del servizio sociale è solitamente supportata dalla documentazione amministrativa, sociale e sanitaria contenuta nel progetto di assistenza, che comprende tutte le informazioni necessarie perché l’equipe possa valutare

  1. se la situazione del minore da accogliere può essere adeguatamente trattata dalla struttura;
  2. e se il suo ingresso è compatibile con gli equilibri al momento esistenti nel gruppo degli ospiti.

Ogni richiesta di inserimento è preventivamente valutata dal Responsabile e dall’équipe del Gruppo Appartamento, e concordata in tutti i suoi aspetti con il servizio sociale che ha in carico il minore. Accertata l’ammissibilità della richiesta, il minore viene accompagnato presso la struttura per un primo contatto con gli operatori, con gli altri ospiti e con l’ambiente, in modo da completare le valutazioni e stabilire (ove non dovessero emergere particolari problematiche ostative al suo inserimento), termini e tempi per l’inserimento.
Inserito in struttura, nella fase iniziale di accoglienza del minore, si attiva un percorso di osservazione (45-60 giorni), durante il quale l’équipe della struttura mette in atto le iniziative necessarie per approfondire la conoscenza della situazione e delle risorse personali sociali ed ambientali del minore e del suo contesto familiare. Lo studio è finalizzato ad una valutazione accurata dei bisogni del minore e delle condizioni familiari, che consenta l’elaborazione del piano personalizzato educativo assistenziale (PEI).
Nelle situazioni che rivestono carattere di urgenza il servizio sociale e l’équipe della struttura concordano modalità diverse per l’inserimento del minore. Per i minori ammessi d’urgenza, la struttura, in collaborazione con i servizi territoriali competenti, definisce entro trenta giorni, un piano d’intervento volto a garantire un’adeguata risposta all’emergenza e una sistemazione stabile per il minore.
Per questo motivo il piano personalizzato educativo-assistenziale (o PEI_PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO), indica il periodo di presumibile durata dell’affido in una comunità, ferma restando la possibilità di rivederne i termini in sede di verifica. Tale periodo comunque rispetta le disposizioni previste all’articolo 4 della legge 28 marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante <<Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori>>, nonché́ al titolo VIII del libro primo del Codice civile”.

DIMISSIONI
Se non intervengono fattori ostativi esterni, quali l'interruzione dell'erogazione dei fondi, o interni, collegati al comportamento stesso del minore (comportamenti lesivi delle regole e della vita comunitaria o a rischio legalità), i tempi di permanenza dei minori all'interno della struttura dipendono per lo più dal raggiungimento degli obiettivi previsti nei Progetti Educativi Individuali (PEI), volti prioritariamente alla tutela del minore, alla regolarizzazione sul territorio (se trattasi di migranti) e all'integrazione nel contesto comunitario accogliente, alla scolarizzazione, allo svolgimento di corsi di formazione professionale e all'inserimento nel mondo del lavoro. In condizioni di normalità, le dimissioni dei minori dalla struttura sono fissate al compimento della maggiore età.
Al raggiungimento del diciottesimo anno di età, se il minore si trova ancora inserito in progetti di formazione scolastica o professionale, si può prevedere la richiesta di un prosieguo amministrativo, ovvero il prolungamento della permanenza fino al ventunesimo anno di età.
Le dimissioni possono anche intervenire nei casi in cui si rendono possibili e realizzabili obiettivi come il ricongiungimento familiare; la possibilità di reinserimento costruttivo nella propria famiglia d'origine e/o l'approdo in famiglie affidatarie.
Le dimissioni sono sempre valutate e concordate con i servizi sociali territoriali di riferimento, le figure tutelari e l’équipe della struttura, con il coinvolgimento del minore e della famiglia (ove presente).